Il ragioniere generale del Comune, Giorgio Santonocito, è intervenuto ieri con una lunga lettera in merito all'articolo apparso sul giornale di ieri intitolato "Sentenza: Un garage non produce rifiuti» per evitare scrive «un inutile e dispendioso contenzioso».
Santonocito allo stesso tempo ha annunciato che «Le recenti sentenze commentate sono oggetto di impugnazione per Cassazione da parte del Comune».
15/02/2012
«Il Codacons Sicilia - scrive il Ragioniere - nel commentare alcune sentenze della Commissione Regionale Tributaria che ritengono non produttivo di rifiuti il locale garage, omette di comunicare che la stessa Commissione Regionale ha emesso altre trentasette sentenze che, invece, ne hanno affermato la legittima tassabilità. I principi basilari sulla tassazione relativi al garage sono stati sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ultimo decennio, rispetto ai quali la Commissione Regionale ha deciso in difformità.. Già nel 2004 - prosegue la nota - la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23802 ha affermato che «i locali destinati a cantine e garage sono inclusi nella presunzione relativa di produzione di rifiuti e l'uso saltuario o la limitata presenza antropica in tali locali non li esclude dalla tassazione se non ci sono prove oggettive della loro inidoneità a produrre rifiuti».
Nel 2009 la Cassazione ha, inoltre, sancito, con la sentenza n. 18121, che la inutilizzabilità di tali locali è subordinata alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione e che il relativo onere della prova incombe sul contribuente. Il concetto dell'onere della prova a carico del contribuente è ribadito dalla Suprema Corte ogni qualvolta si esprime sulla tassabilità dei garage (v. Cassazione n. 746 del 19/01/2010)».
Santonocito aggiunge che il contribuente deve dimostrare la permanente inutilizzabilità dei locali, concetto da tenere distinto dal c.d. "non utilizzo di fatto" che è una scelta soggettiva dell'occupante. «In ordine, poi al concetto di pertinenzialità - aggiunge -, il testo dell'art. 62 comma 1 del d.lgs 507/93 prevede che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree a qualsiasi uso adibiti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Con tale esclusione il Legislatore intende riferirsi ai balconi e ai posti auto all'aperto ma non ai garage, che non sono certo aree scoperte. Quanto sinora esposto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 2202/2011 ove è stabilito l'assoggettamento a Tarsu di un box adibito ad autorimessa sottolineando che vi è a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti e "l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62 comma 2 non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario" . Nella stessa sentenza la Corte ha statuito che la disciplina nazionale sulla Tarsu sul tipo di immobile in contestazione (garage) non contrasta nemmeno col principio di diritto comunitario "chi inquina paga"».
Riferendosi poi al Codacons Santonocito conclude: «Il Codacons cita, in ultimo, la circolare 22 giugno 1994 n. 95/E del Ministero delle Finanze ove, invero, non si riscontrano le frasi riportate in virgolettato nell'articolo, mentre è riportato testualmente: "Poiché - come già sopra rilevato - non è previsto alcun abbattimento per i locali a più bassa potenzialità di rifiuti rispetto alle restanti parti del complesso (ad es. cantina o garage a servizio di abitazioni, etc. ………) si ritiene di poter confermare il criterio di cui alla Circolare n. 3 del 26 giugno 1987, dell'adozione di tariffe (uniche) attenuate per l'intero complesso (da inserire in un'apposita categoria o in altra categoria)" . Questa Amministrazione, già nel marzo del 2009, aderendo, a tale indicazione ha previsto per la categoria dei garage e box auto, con Deliberazione consiliare n. 25/2009, una aliquota ridotta del 20% rispetto alle abitazioni, prevedendo altresì la detassazione per gli stalli auto all'aperto».