Sentenza: Un garage non produce rifiuti

Tarsu
Tarsu garage: s'ha da pagare oppure no? La Commissione tributaria regionale ha emesso quattro sentenze relative al 2011 ed ha dato ragione agli utenti che, assistiti dal Codacons Sicilia, non si sono arresi per far valere il loro diritto e ha sancito importanti principi in tema di Tarsu garage.

«Le sentenze
- spiega l'avv. Floriana Pisani dell'Ufficio Legale Regionale del Codacons Sicilia - evidenziano come, secondo la comune esperienza, il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand'anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti.
Inoltre il contribuente stesso non ha l'onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il Comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti».

La Sicilia
14/02/2012

«L'avv. Pisani ricorda inoltre che la circolare 22 giugno 1994 n° 95/e della Direzione generale Fiscalità locale ha chiarito che «devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l'applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni ed a utilizzi marginali. I giudici tributari di appello con le sentenze sopra richiamate, hanno chiarito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell'uomo quale possibile fattore di produzione di rifiuti urbani.
«In particolare - continua la legale - è stato affermato che "essendo ipotizzabile una presenza umana sporadica durante la giornata e che si protrae per pochissimo tempo, anche a volerlo, l'uomo non avrebbe neppure il tempo o l'opportunità di produrre rifiuti».

Verrebbe dunque confermato dalla Commissione Tributaria Regionale che i locali accessori alle abitazioni come i "garage", cantine e solai, utilizzati solo saltuariamente, non sono ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani come peraltro sostenuto da anni dal Codacons.
La pensa diversamente però il Comune che, in una nota, così argomenta: «La sentenza in questione non elimina tout court la possibilità di tassare anche i garage, ma si limita ad attribuire al Comune l'onere della prova circa la possibilità che anche le pertinenze producano rifiuti. Il provvedimento di una delle sezioni d'appello della commissione regionale tributaria vale solo per il caso specifico, su un argomento controverso e per cui le sentenza sono state e sono spesso tra loro contrastanti, sia in primo che in secondo grado. Va ricordato tuttavia che per effetto delle nuove disposizioni normative, i Comuni hanno l'obbligo di recuperare la spesa totale dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che un orientamento diverso della tassazione dei garage avrebbe inevitabili riflessi di maggiorazione sull'aliquota impositiva per tutti».

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