Il sindaco Di Guardo domani ricevuto dalla IV commissione dell'ARS per dire NO al rinnovo dell'AIA

Comune di MisterbiancoCOMUNICATO STAMPA del 10 settembre 2019
Domani mattina alle 11,00 il sindaco Di Guardo sarà ricevuto dalla IV Commissione all’Ambiente e Territorio dell’Assemblea regionale Siciliana per evidenziare le illegittimità riscontrate nel decreto di rinnovo dell’AIA per i prossimi dieci anni all’impianto di smaltimento in contrada Valanghe d’Inverno gestito dalla’Oikos nel territorio di Motta S. Anastasia ma a ridosso del centro storico di Misterbianco.

Alla Commissione parlamentare dell’ARS il sindaco oltre a rispondere ai quesiti dei parlamentari, consegnerà un documento, dove in otto punti sono elencate le principali motivazioni di illegittimità del decreto di rinnovo n. 981/2019.

Di seguito si anticipano i punti del documento:

1) L’ AIA, deve essere emessa in sede di conferenza di servizi. Ciò non è avvenuto in quanto successivamente all’ultima conferenza dei servizi del 19.4.2019, alla quale ha partecipato anche il comune di Misterbianco oltre che tutti gli altri soggetti che ne hanno diritto, è stato avviato un sub procedimento riservato, degli esiti ancora oggi sconosciuti, che ha visto interlocutore privilegiato Oikos senza che gli altri partecipanti alla conferenza ne sapessero alcunché ed all’esito di tale fase riservata (per non dire segreta o nascosta) è stato rilasciato l’incredibile provvedimento che perpetua per altri 10 anni l’uso della discarica Oikos di Valanghe d’Inverno.

2) Oikos ha ottenuto il recente provvedimento di rinnovo dell’AIA del 2009 quando l’istituto giuridico del rinnovo è stato abrogato da tempo. Su tale questione è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte dell’On.le Barbagallo. Si ritiene che una risposta favorevole alla posizione di Oikos non sarebbe stata possibile stante che l’interrogazione presentata dall’On.le Barbagallo si fonda sull’esito di una interrogazione presentata in Parlamento ed alla quale ha dato risposta il Ministro per l’ambiente confermando, per l’appunto, che l’istituto del rinnovo dell’AIA e abrogato ormai da anni.

3) Ma anche ad ammettere, senza nulla concedere, che tale istituto fosse ancora vigente l’AIA 2009 della quale si chiedeva il rinnovo e l’AIA del 2019 che lo ha concesso, sono completamente diverse non solo dal punto di vista progettuale (si tratta di due impianti completamente distinti fra di loro) il che comporterebbe un esame tecnico che non può esaurirsi nella sede della presente audizione ma perché, e ciò è di tutta evidenza, l’AIA del 2019 consente l’abbancamento solo di 13 tipologie di rifiuti mentre i codici (vale a dire tipologie) di rifiuti abbancabili sulla base della precedente AIA superavano i 400.

4) Se ciò non bastasse una ulteriore radicale differenza tra l’AIA del 2009 e quella del 2019 consiste nella circostanza che la prima e più antica prevedeva l’obbligo del trattamento dei rifiuti mediante tritovagliatura e biostabilizzazione mentre l’attuale AIA esclude questa fase di trattamento dei rifiuti (l’unica di cui in Sicilia si è deficitari) dimostrando ulteriormente la differenza quantitativa e qualitativa fra le due autorizzazioni integrali ambientali.

5) Non mancano ulteriori e radicali ipotesi di illegittimità. In sede di conferenza di servizi il Comune di Misterbianco ha rilevato che per potersi procedere al rinnovo dell’AIA del 2009 il contenuto di tale provvedimento avrebbe dovuto essere certo e la pertinente documentazione avrebbe dovuto essere messa a disposizione dei partecipanti alla conferenza di servizi. Non è superfluo ricordare che l’indagine ispettiva disposta dall’Assessore Marino ha dato atto che il testo completo ed originale dell’AIA del 2009 non era possibile ricostruirlo e tale circostanza è stata costatata anche in sede di conferenza di servizi in quanto l’originale del D. R. S n. 221/2009 e dei suoi allegati non è stato acquisito al tavolo della conferenza di servizi ed i documenti (seppure più volte richiesti dal Comune di Misterbianco) rilasciati sono del tutto incompleti. Appare pertanto un mero artificio retorico il punto del recente decreto n. 981/2019 nel quale si dice di aver “preso atto” del D. R. S n. 221/2009 in quanto, a tutto concedere senza nulla ammettere, può essersi preso atto esclusivamente del testo del decreto ma non dei suoi allegati ed in particolare dei suoi allegati tecnici cartografici.

6) Da questo deficit istruttorio deriva un’ulteriore e rilevantissimo errore, peraltro già posto in evidenza dall’Assessorato regionale territorio ambiente il quale ha richiesto all’Assessorato all’energia e ai servizi di pubblica utilità di correggere il decreto n. 981/2019 essendo riportato in esso delle affermazioni non rispondenti al vero minacciando e -per il caso contrario- di assumere le idonee iniziative giuridiche. Infatti, del tutto inopinatamente, nel decreto n. 981 2019 si afferma che il perimetro dell’area della discarica coincide con quello autorizzato con D. R. S 221/2009 e che l’area è urbanisticamente compatibile con la destinazione a discarica. Tale affermazione è messa in bocca anche all’ARTA che l’ha platealmente smentita e riposa esclusivamente su elementi documentali prodotti da Oikos (ad oggi non conosciuti) e palesemente in contrasto con l’istruttoria e le deduzioni del Comune di Motta Santa Anastasia.

In definitiva, per concludere su questo punto, il decreto n. 981/ 2019 è stato emanato sul presupposto che il perimetro della discarica di Valanghe d’Inverno coincidesse con quello approvato con decreto del dirigente responsabile del servizio ARTA n. 221/2009 (non dimentichiamo che il responsabile della procedimento di quel decreto era l’arch. Cannova) mentre il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Motta Sant’Anastasia ha dettagliatamente dimostrato il contrario e cioè che il perimetro della attuale discarica (che per tale verso e abusiva) fuoriesce da quello approvato con il menzionato DRS n. 221/2009 e che il perimetro previsto negli elaborati oggi venuti a far parte del DDS n. 981/2019 tracimano da quello a suo tempo assentito (con effetto ipotetico di variante allo strumento urbanistico) e oggi la discarica palesemente occupa aree ricadenti in verde agricolo.
Appare veramente incredibile come il dirigente che ha emanato il contestato DDS n. 981/2019 possa adottare un così rilevante provvedimento (economicamente rilevante per Oikos e rilevante per l’incidenza sulla salute delle popolazioni locali) limitandosi ad affermare di aver “preso atto” che secondo la dichiarazione di Oikos il progetto non è interessato da variazioni planimetriche senza prendere atto, all’incontrario, della dettagliata relazione dell’ufficio tecnico del Comune di Motta Sant’Anastasia nella quale si afferma l’opposto. Appare, altresì campata sulle nuvole l’affermazione, anzi il “considerato”, a pagina 15, “che l’area di sedime dell’impianto, così come rappresentata negli elaborati grafici allegati al D. R. S n. 221/2009, non è variata” . Tale affermazione è assolutamente errata in quanto come (ancora una volta dimostrato dalla relazione dell’ufficio tecnico del Comune di Motta Sant’Anastasia) l’unico elaborato grafico allegato al D. R. S n. 221/2009 prevede un’area di sedime dell’impianto più ridotta comunque diversa da quella prevista dalla D.D.S. n. 981/2019 (salvo a volar dar credito a postume e facilmente smentibili attestazioni dell’arch. Cannova contrarie all’evidenza del contenuto del DRS 221/2009).

7) Un ulteriore e grave differenza fra il progetto del 2009 e quello del 2019 consiste nella eliminazione dell’obbligo di realizzare i setti impermeabili e vasche autonome -tra loro idraulica mente indipendenti- che costituiva una prescrizione della vecchia Aia.
Anche ai non esperti come me appare evidente che una cosa è avere un’unica vasca di 90.000 m² (9 Ha) la quale produce per decenni tonnellate di percolato (materiale tra i più inquinanti e generatore di insopportabili miasmi) ed altra cosa è avere una pluralità di vasche fra di loro autonome -tombate di volta in volta al loro esaurimento- che riducono di 7 o più volte il cielo della vasca (di volta in volta chiusa al momento del suo riempimento) e di altrettante volte riducono la produzione di percolato.
Tale prescrizione è sparita nell’AIA del 2019 e ciò dimostra, non solo che quest’ultima non è il rinnovo della precedente ma una nuova AIA, ma altresì dimostra quanta accondiscendenza la struttura assessoriale abbia prestato alle esigenze di Oikos.

8) Il divieto di abbancare rifiuti non putrescibili è, infine, il grande inganno dell'AIA 2019. Una mera operazione di facciata. L'AIA 2019 autorizza il conferimento di almeno 4 categorie di rifiuti solidi urbani i quali hanno percentuali più o meno elevate di rifiuti putrescibili. Ma poi chi controllerà effettivamente che i rifiuti abbancati non superino la percentuale del 15% di rifiuto putrescibili? Sorge il sospetto che tali controlli vengono demandato alla stessa Oikos e che nessuno abbia la competenza e la voglia di andare a controllare se tale limite verrà rispettato.

Ufficio stampa
Carmelo Santonocito
O.G.S. n. 55236

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