Disegno di legge regionale sulla istituzione delle città metropolitane

ARSE' probabile che il DDL sulla istituzione delle Città metropolitane, in questa legislatura, difficilmente verrà alla luce come legge della Regione Siciliana, almeno nella stesura prevista dal Governo, dal momento che subito dopo averne dato notizia sia l'Assessore Valenti che il presidente Crocetta si sono affrettati a correggere il tiro, la prima dicendo di sottoporre a referendum l'adesione dei singoli comuni, il secondo auspicando di denominare i presidenti delle nuove municipalità con il vecchio nome di sindaco.

Ma nella sostanza nulla cambierebbe, almeno nelle intenzioni del Governo, poiché rimarrebbero immutate le competenze e quindi i comuni trasformati in municipalità sarebbero spogliati dei propri poteri e poi perché il tanto decantato referendum menzionato dall'assessore Valenti, ha il sapore di una beffa democratica, in quanto non saranno i cittadini dei singoli comuni ad essere chiamati a votare favorevolmente o contro la loro aggregazione alla costituenda città metropolitana, ma tutti i cittadini residenti ed inclusi nella proposta di accorpamento, con l'ulteriore beffa che il referendum, cosi recita la proposta al comma sei dell'art. 2 del DDL, sarebbe valido con il voto di almeno il trenta per cento degli aventi diritto.

Ciò significherebbe in pratica che gli attuali cittadini delle tre città capoluogo determinerebbero da sole la validità di un referendum, anche se il 70 per cento dell'intera popolazione se ne starebbe a casa.
Quindi i comuni non cambieranno denominazione in municipi, ma saranno soppressi come previsto dall'art. 4 del DDL e le istituende municipalità non rientreranno neppure come organo di governo delle città metropolitane dal momento che all'art. 17 il disegno di legge elenca gli organi di governo, annoverando tra questi il sindaco, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, di cui faranno parte i presidenti delle municipalità.

Ma la conferenza non ha il potere di vincolare tutte le future decisioni degli organi superiori, tanto che per alcune funzioni come i regolamenti, i programmi triennali delle opere pubbliche, il bilancio di previsione, il rendiconto, la regolamentazione degli uffici e dei servizi e sull'istituzione dei tributi esprime solamente un parere necessario, ma non vincolante come previsto dall'art. 22.

Il DDL poi non si preoccupa della valenza storica ed identitaria dei comuni soppressi e questo certamente determinerà la resistenza maggiore alla sua approvazione come legge, non solo per puro spirito campanilistico, ma perché è difficile pensare a realtà grandi come Acireale, Bagheria o Misterbianco che hanno una popolazione superiore a città capoluogo come Enna, Ragusa o Caltanissetta che si sciolgano in una municipalità perdendo caratteristiche e potere di autodeterminazione che hanno coltivato per secoli.

Poi c'è chi ravvisa anche dei problemi di costituzionalità statutaria, non essendo previste all'interno dell'art. 15 dello Statuto regionale, che è legge costituzionale dello stato Italiano, le città metropolitane, ma solamente comuni e liberi consorzi.

Recentemente la Corte costituzionale ha buttato nel cestino la previsione di abolizione delle province del Governo Monti, perché le province sono previste nella nostra costituzione e non possono essere eliminate per legge ordinaria; in Sicilia adesso si rischia di fare il bis con le Città metropolitane.

scarica il DDL città metropolitane 2013 del 17 settembre 2013 con relazione introduttiva

Carmelo Santonocito

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