Discarica di Motta: il Tar Catania rimanda la questione a quello del Lazio

Sit in comitato No DiscaricaCon un'ordinanza depositata mercoledì scorso il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (Seconda Sezione, Camera di Consiglio composta dal presidente Salvatore Veneziano, dal consigliere Giovanni Milana e dal consigliere, estensore, Daniele Burzichelli), si è pronunciato sul ricorso presentato dal Comitato contro la discarica di Motta S. Anastasia e dal Codacons regionale, contro il Piano regionale per la gestione dei rifiuti e il decreto che ha autorizzato l'ampliamento della discarica di contrada Tiritì.

Ebbene, secondo i giudici, la competenza sulla materia deve essere demandata al Tar del Lazio. In particolare, nel testo dell'ordinanza, si legge che «la competenza su tali provvedimenti, come disposto dal citato art. 135, primo comma, lett. e), c. p. a., appartiene quindi alla competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio». «Non può assumere rilievo - è riportato ancora - la circostanza che i ricorrenti, nell'impugnare tali provvedimenti, abbiano utilizzato l'espressione "ove occorra". Il Tribunale, infatti, non può effettuare valutazioni sull'effettivo rilievo che, nell'economia del gravame, spiega l'impugnazione di provvedimenti che sfuggono alla propria cognizione per essere riservati alla competenza funzionale inderogabile di altro Tribunale amministrativo».

Il ricorso di Comitato contro la discarica e Codacons si fondava sull'impugnazione del decreto 221/2009 con cui l'assessorato regionale al Territorio e all'Ambiente rilasciava alla ditta Oikos, società che gestisce la discarica di Tiritì, l'Aia (autorizzazione integrata ambientale), relativa all'ampliamento per una volumetria di 2.538.574 metri cubi; sull'impugnazione del decreto dello scorso 11 luglio con cui il ministero dell'Ambiente aveva approvato il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione siciliana e sull'impugnazione del Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione siciliana. Gli stessi ricorrenti avevano, inoltre, formulato istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

Le amministrazioni interessate e la stessa Oikos avevano invece eccepito l'incompetenza del Tar di Catania, invocando la competenza funzionale inderogabile del Tar del Lazio, sede di Roma. Tesi accolta dal Tar catanese. Mauro Di Pace, legale di Codacons regionale e Comitato civico unitamente al collega Davide Negretti, preannuncia la prosecuzione dell'azione legale al Tar del Lazio.

Giorgio Cicciarella
La Sicilia
21/12/2012

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