Oikos: respinto il ricorso contro l’interdittiva antimafia

OikosImportante ordinanza del TAR di Catania che conferma gli atti adottati dal Prefetto e condanna la società di Mimmo Proto al pagamento delle spese. La Oikos resta commissariata. LE MOTIVAZIONI.

L’11 agosto 2014 il Prefetto di Catania Maria Guia Federico aveva emanato “informativa antimafia interdiceva” nei confronti della società Nikos Spa, titolare di importanti contratti con la pubblica amministrazione, Regione Sicilia e comune di Catania, nel delicato settore della gestione dei rifiuti.

Lo stesso prefetto il 18 settembre 2014 aveva poi disposto la gestione straordinaria della Oikos, affidandola ad una terna commissariale, atti cui la proprietà dell’azienda si è opposta innanzi al TAR..

Era quindi attesa la pronuncia del Tribunale Amministrativo che si è espresso sul ricorso presentato dalla società di Mimmo Proto.

Significative le motivazioni addotte dal Giudice Estensore Dauno Trebastoni a sostegno della decisione assunta con il presidente Cosimo Di Paola ed il consigliere Pancrazio Maria Savasta:

“Considerato che, anche a prescindere dai rapporti informativi investigativi in esso richiamati, il provvedimento impugnato appare autonomamente motivato con il riferimento a elementi specifici e concreti, sia relativi a situazioni personali che a significativi rapporti societari.

Ritenuto che tali elementi, sia presi isolatamente che nel loro combinarsi, risultano sufficienti a giustificare il provvedimento impugnato, palesando un quadro indiziario a ciò sufficiente, anche considerando che la normativa di riferimento prevede il potere esercitato dalla Prefettura come tipicamente finalizzato a realizzare una prevenzione anticipata di fenomeni criminali, dimodochè, anche nell’ottica di una comparazione di interessi, quelli nel caso di specie perseguiti dall’Amministrazione vanno senz’altro ritenuti prevalenti su quelli della ricorrente.” L’ordinanza del TAR di CATANIA Oikos

Simona Scandura
sudpress.it
17/01/2015

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