L'informazione Interdittiva Antimafia emessa nei confronti della E.F. srl servizi Ecologici

Marcello RussoFacciamo un po' di chiarezza. In primis appare opportuno spiegare che cosa è l’interdittiva antimafia prefettizia. Prendendo spunto dalla sentenza del Consiglio di Stato sezione giurisdizionale L’interdittiva prefettiva antimafia, quale misura a carattere preventivo, prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti di soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. Si fonda sugli accertamenti compiuti dai differenti organi di polizia valutati dal prefetto competente territorialmente.

Premessa
Nella decisione del omissis… i giudici del Consiglio di Stato hanno precisato che l’interdittiva prefettizia antimafia, essendo misura a carattere preventivo, prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. Essa si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati (2) dal prefetto che sia territorialmente competente. Tale citata valutazione costituisce l’espressione della discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione a quella che è l’effettiva rilevanza dei fatti che sono stati accertati.

Il TAR dichiarava inammissibile l’impugnazione della nota regionale di comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie, in quanto atto di natura endoprocedimentale privo di immediata lesività. Con ciò è stato respinto il ricorso proposto nei confronti della interdittiva antimafia. Si appellava la sentenza, ritenendo che non vi erano i presupposti per l’adozione del provvedimento prefettizio, basato sul giudizio prognostico svolto sul conto dei due soci, titolari in parti uguali della società. Secondo quanto precisato dalla consolidata giurisprudenza l'interdittiva prefettizia antimafia cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Ancora l’interdittiva, trattandosi di una misura a carattere preventivo, prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente

Conclusioni
Precisa il Consiglio di Stato nella sentenza de qua che la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull'esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell'attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata. Viene, altresì, precisato che gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Con la decisione in commento il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respingeva, disponendo anche in ordine alle spese per la compensazione ed ordinando che la sentenza venga eseguita dall’autorità amministrativa.

Giurisprudenza:
In tema di informative antimafia interdittive è necessario e sufficiente, ai fini della loro adozione, la concomitanza di un quadro di oggettiva rilevanza, dal quale desumere elementi che, secondo un giudizio probabilistico, o anche secondo la comune esperienza, possono far presumere non un'attuale ingerenza delle organizzazione mafiose negli affari, ma un'effettiva possibilità che tale ingerenza sussista o possa sussistere. Nel caso di specie in relazione ai legami familiari, al contesto socio economico in cui operava la società ed in relazione alle circostanze così come ricostruite dalla istruttoria, sussisteva un forte pericolo di condizionamento mafioso della società ricorrente.

Cons. Stato sez. III (omissis)
L'interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione; trattandosi di una misura a carattere preventivo, l'interdittiva prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la p.a. e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, nella loro rilevanza e complessità, dal Prefetto territorialmente competente. Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del g.a. solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati.

Cons. Stato
L’interdittiva prefettizia antimafia rientra tra quelle aventi funzione inibitoria, irrogabili dal Prefetto – ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011 – nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di polizia e di sicurezza, contro le ingerenze del crimine organizzato nelle attività economiche e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Si tratta, pertanto, di strumenti anche eccezionali di reazione, previsti dalla legislazione antimafia che mirano a salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l’ordine e la sicurezza pubblica, la libera determinazione degli organi elettivi, nonché il buon andamento e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata, purché siano commisurati alla gravità del pericolo, al rango dei valori tutelati, e alle necessità da fronteggiare.

Chiarito il concetto e la funzione dell’interdittiva antimafia ritengo doveroso per la cittadinanza fare un riepilogo di quanto accaduto inerente informazione dell’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Catania nei confronti della ditta che in questo momento e sino al 30.09.2015 effettuerà il servizio e la raccolta rifiuti nel comune di Misterbianco. 18.05.2015 la Prefettura di Catania emette nei confronti della ditta E.F S.R.L. Servizi ecologici, con sede legale a Misterbianco c.da albani s.n. sp 54, Informazione Interdittiva Antimafia. 09.07.2015 (ben due mesi dopo) il sindaco non ha contezza dell’interdittiva antimafia emessa nei confronti della ditta de quo, non contattata telefonicamente la ditta per le vie brevi, e chiede al Prefetto chiarimenti inerenti l'interdittiva antimafia della e.f srl e l'eventuale “indicazioni dei provvedimenti da adottare da parte dell’amministrazione “.
In data 17.07.2015 la Prefettura di Catania risponde alla richiesta fatta dal Sindaco Di Guardo è conferma che in data 18 Maggio 2015 è stata adottata informazione antimafia interdittiva, notificata il medesimo giorno nella forma di legge al rappresentante legale della ditta in questione e trasmessa agli enti locali che ne avevano inoltrato richiesta, si presume quindi che il comune di Misterbianco non ne aveva fatto richiesta 10.07.2015 il Tar sezione di Catania respinge l’istanza della E.F srl per l’annullamento dell’interdittiva Prefettizia e testualmente il TAR scrive “ .Considerato che l’informativa prefettizia per la sua natura cautelare e preventiva non richiede la prova di un fatto ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di infiltrazioni o collegamenti con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste, per cui gli elementi raccolti non vanno riguardati in modo atomistico bensì nel loro insieme ed unitariamente esplicitandosi in una valutazione nella quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri, non con finalità di accertamento di responsabilità, ma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie, al di là delle individuazioni delle responsabilità penali, di conseguenza la valutazione relativa al pericolo d’infiltrazione mafiosa si configura quale tutela avanzata nei riguardi di tale criminalità organizzata, tanto da operare anche quando non si sono ancora concretizzati elementi certi di collusione o di cointeressenza, proprio per la funzione di deterrenza anticipata, ma inevitabile, che questo tipo di valutazione viene a svolgere nell’ambito ordinamentale. Ritenuto che come conseguenza di siffatte considerazioni, in sede cautelare, e nella tipica valutazione sommaria in essa prevista, vadano in questo caso ritenuti prevalenti i rilevanti interessi pubblici a tutela dei quali l’Amministrazione ha emesso il provvedimento impugnato, ferma restando la possibilità di un approfondimento nel merito delle numerose e complesse questioni fattuali coinvolte…”

22.07.2015
Il sindaco sebbene sia a conoscenza dell’interdittiva (visto che ufficialmente la prefettura da conferma il 17.07.2015) per l’appunto in data 22.07.2015 emette ordinanza sindacale nr, 129 ove dispone che il comune di Misterbianco continui a far effettuare la raccolta rifiuti alla ditta E.F. s.r.l servizi ecologici, (sebbene questa è colpita da interdittiva antimafia), e che tale servizio avrà fine il 30.09.2015 (ben 5 mesi dopo che a questa è stata notificata l’informazione antimafia interdittiva), scadenza naturale della proroga di 6 (SEI) mesi. Proroga quest’ultima concessa dal Sindaco a mezzo ordinanze sindacale avente numero 70/2015 del 27.03.2015, a differenza delle precedenti concesse con scadenza trimestrale dal responsabile del settore. In data 03.09.2015 si apprende dal Sindaco che in quella data si esprimerà il CGA, inerente il ricorso presentato dalla E.F. srl serzici ecologici, come da questi dichiarato in consiglio comunale del 29.07.2015.

28/07/2015
Il funzionario del VII settore del comune di Misterbianco ha provveduto a stilare lo schema di invio alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art 57 comma 2 lettera c del d.lgs 12 aprile 2006 nr. 163, relativo al servizio di smaltimento e raccolta rifiuti solidi urbani il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del 4 (leggesi quattro) settembre 2015. Mi preme fare solo una riflessione: “Quale è il senso che il legislatore ha voluto dare all'interdittiva antimafia, se non quella di tutelare l'amministrazione pubblica da una società in cui si sospettano delle infiltrazioni mafiose, se poi a questa per ben sei mesi (data della notifica dell’informazione interdittiva antimafia alla data del 30.09.2015 scadenza della proroga ) gli viene concesso di continuare l’appalto in precedenza vinto? Io personalmente avrei agito diversamente, condividendo pienamente le affermazioni fatte in consiglio comunale del 29.07.2015 dal vice presidente del consiglio comunale Matteo Marchese e dal collega Serafino Caruso.

Il consigliere comunale
Dott. Marcello Russo

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Commenti

Ringrazio il Consigliere Dott

Ringrazio il Consigliere Dott. Marcello Russo per gli esaustivi chiarimenti forniti in merito alla vicenda che ha visto coinvolta la ditta E,F, Servizi ecologici. Non riesco però a comprendere la risposta alquanto elusiva e priva di fondamento che l'assessore Angela vecchio fornisce al riguardo al gruppo SEL. in data 06/08/2015, sempre in merito all'interdittiva antimafia, e che riporto integralmente:

"Infine si accusa l’Amministrazione di assegnare il servizio sempre alla stessa ditta da qualche mese colpita da “interdittiva prefettizia” della quale abbiamo avuto notizia ufficiale il 17 luglio u.s. A tal fine si ribadisce la E.F. S.r.l. è stata individuata tramite gara, svolta legittimamente e con scrupolo dal nostro ufficio (le gare sono gestite dai responsabili dei settori, tutte persone oneste e preparate, senza interferenze del sindaco o degli amministratori al ramo). Le proroghe si sono rese necessarie nell’imminenza della gara settennale, presentata per due volte all'URECA, ma ancora non definita per fatti procedurali dovuti sempre a quella confusione normativa che caratterizza il settore"

Praticamente non affronta la questione. Cosa è stato fatto in merito da questa amministrazione a tutela e nel rispetto della legge? Praticamente nulla e si continua a far finta di nulla.......si aspetta l'imminenza della gara settennale (non ancora definita a causa di confusione normative), e quindi sono necessarie le proroghe anche se la ditta viene colpita da interdizione antimafia. (pazzesco!)

Pasqualino Longo

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